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CORONA VIRUS – MODIFICA DEL DECRETO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA

16 marzo 2020

Si comunica che il Governo della Repubblica di Serbia, nella Seduta del Governo, tenutasi il 14 marzo u.s., ha emesso il Decreto sulla modifica del Decreto sulla proclamazione della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 della malattia infettiva, punto 4 del Decreto:

“Ai fini della protezione dall’ingresso delle malattie infettive nel territorio della Repubblica di Serbia, le autorità competenti vietano temporaneamente ai cittadini stranieri l’ingresso nel territorio della Repubblica di Serbia.”

Le misure di cui al comma 1 di questo punto non si applicano nei seguenti casi:

1) Il personale a bordo delle autovetture che effettuano il trasporto internazionale nei trasporti terrestri. Nel caso dei trasporti internazionali di transito del carico per via terrestre, il trasporto si limita al periodo non superiore a 12 ore dal momento dell’ingresso nel territorio della Repubblica di Serbia;
2) Il personale a bordo delle navi che trasportano la merce verso uno dei porti nazionali. Nel caso della navigazione di transito sulla rotta fluviale internazionale sul territorio della Repubblica di Serbia, la medesima è limitata al periodo non superiore a 90 ore per le composizioni navali e non superiore a 60 ore per le navigazioni autonome dal momento dell’ingresso nel territorio della Repubblica di Serbia nel caso della navigazione a monte, ovvero non superiore a 72 ore per le composizioni navali e non superiore a 54 ore per le navigazioni autonome dal momento dell’ingresso nel territorio della Repubblica di Serbia nel caso della navigazione a valle;
3) Il personale ferroviario dei treni che entrano nella zona delle stazioni di confine definite dagli accordi internazionali;
4) Il personale a bordo degli aerei la cui destinazione finale è la Repubblica di Serbia o i quali sono in transito attraverso l’aeroporto internazionale della Repubblica di Serbia;
5) Le persone autorizzate a entrare nella Repubblica di Serbia da parte dell’Autorità di lavoro del Governo composta dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Edilizia, dei Trasporti e delle Infrastrutture; l’autorità di lavoro del Governo definirà i requisiti e le limitazioni del transito, ovvero del soggiorno alle persone a cui è stato accordato il permesso d’ingresso nella Repubblica di Serbia;
6) I convogli umanitari con l’obbligatorio accompagnamento concordato per via diplomatica.
7) I funzionari accreditati delle Rappresentanze Diplomatico-Consolari estere e degli uffici delle organizzazioni internazionali, nonché i loro componenti familiari in quanto titolari delle apposite carte d’identità, ovvero dei documenti identificativi rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri e dal Segretariato Generale del Governo;
8) I cittadini stranieri con il regolare permesso di soggiorno e con la residenza fissa nella Repubblica di Serbia.

Il punto 4a del Decreto viene modificato come segue:

“I cittadini della Repubblica di Serbia di cui al punto 4 comma 2 sottopunto 8) del Decreto, provenienti dai paesi, ossia dai territori in cui è in corso la diffusione intensa della malattia COVID-19, e in particolare: dalla provincia di Hubei nella Repubblica Popolare di Cina, dalla città di Daega e dalla Provincia di Geyeongsang della Repubblica di Corea, dalla Federazione Svizzera, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Islamica dell’Iran, dalla Romania, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Federativa di Germania, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica Ellenica, saranno inviati in isolamento per la durata di 28 giorni, e per i cittadini serbi e le persone di cui al punto 4 comma, sottopunto 7) del Decreto, provenienti dagli altri paesi, sarà definita la misura di sorveglianza sanitaria nella durata di 14 giorni (autoisolamento a casa).

Il Decreto è entrato in vigore il 15 marzo 2020, e rimane in vigore fino a ulteriore comunicazione.


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